ecobonusEfficienza energetica degli edifici (ecobonus), riduzione del rischio sismico (sismabonus), installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: con il decreto Rilancio la detrazione fiscale è al 100%.

L’articolo 119 riconosce il “superbonus” del 110% per le spese documentate a carico del contribuente, sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, per i seguenti interventi:

a) di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso. L’ammontare complessivo delle spese riconosciute è pari a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) di sostituzione, sulle parti comuni degli edifici, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. Sono agevolabili anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. L’ammontare complessivo delle spese è pari a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari presenti nell’edificio;

c) di sostituzione sugli edifici unifamiliari degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo di spese pari a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Viene riconosciuta l’applicazione della detrazione del 110% anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico stabiliti dall’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, nel rispetto dei limiti di spesa attualmente vigenti, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad uno dei nuovi lavori di efficientamento energetico sopra delineato, con il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Se effettuati, invece, in modo slegato dai nuovi interventi disciplinati dal presente articolo 119, la misura della detrazione di riferimento rimane inalterata. Ad esempio, dunque, rimarrà al 50% la detrazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione in classe A e al 65% se alla caldaia si aggiungono i sistemi di termoregolazione evoluti.

La spettanza della detrazione pari al 110% trova applicazione anche per le spese relative agli interventi antisismici sugli edifici, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Trattasi di tutti quegli interventi sismici che determinano il passaggio ad una classe o due classi di rischio inferiore, eseguiti su edifici adibiti ad abitazioni principali, attività produttive nonché su parti comuni condominiali disciplinati dall’articolo 16, commi da 1-bis) a 1-septies), del D.L. n. 63/2013.

Sono coperti dal nuovo incentivo del 110% anche gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e accumulatori ad essi integrati, nonché l’acquisto di colonnine di ricarica per auto elettriche, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, sempreché tali interventi siano effettuati congiuntamente ad uno dei nuovi interventi disciplinati dal presente articolo 119.

Riguardo ai destinatari delle nuove disposizioni viene precisato che si applicano agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Le nuove disposizioni relative agli interventi di efficientamento energetico non si applicano alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione agli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Agli interventi effettuati secondo le disposizioni stabilite dal presente articolo si applicano, infine, le norme in materia di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione fiscale disciplinati dall’articolo 121 del presente decreto.

Per procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi effettuati.

Tale visto è rilasciato dai commercialisti, periti ed esperti e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 241/1997.

I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità attuative stabilite da un provvedimento direttoriale della stessa Agenzia, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione viene trasmessa telematicamente all’ENEA. Un decreto del MISE stabilirà le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative del presente adempimento.

Per gli interventi sismici, invece, l’efficacia degli stessi ai fini della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza in base alle disposizioni stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58. I professionisti attestano anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Rientrano tra le spese detraibili anche le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Le violazioni, laddove costituiscano reato, sono punite con sanzioni penali, mentre le violazioni per attestazioni e asseverazioni infedeli commesse dai soggetti incaricati prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.

L’organo addetto al controllo sull’osservanza delle norme in materia è il MISE.