green-pass-covid-cnaIl presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che disciplina l’accesso – dal 1° febbraio – a servizi e attività al chiuso anche a coloro che non sono in possesso della certificazione verde Covid-19.

Il Dpcm individua una serie di servizi e attività che si svolgono al chiuso fondamentali per garantire le “esigenze essenziali e primarie della persona” in questi ambiti:

  • alimentari e di prima necessità;
  • di salute (per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, nonché alle strutture sanitarie e sociosanitarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura);
  • veterinarie;
  • di sicurezza (per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti);
  • di giustizia (per le quali è consentito l’accesso agli Uffici giudiziari e a quelli dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata).

Ecco gli esercizi commerciali al chiuso in cui non sarà necessario esibire il Green Pass :

  1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri servizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi e dei responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Per l’accesso a tutte le altre attività non indicate nel Dpcm, compresi uffici pubblici, servizi postali, bancari e finanziari, resta l’obbligo della certificazione verde.