dispositivi-protezioneIl decreto Rilancio riscrive (all’articolo 125) il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro volta a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 stabilendo, di conseguenza, anche l’abrogazione dell’articolo 64 del decreto CuraItalia e dell’articolo 30 del decreto Liquidità (che, inizialmente, avevano disciplinato l’agevolazione in commento).

Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura pari al 60% (in luogo del precedente 50%) delle spese sostenute nel 2020 e spetta fino ad un massimo di 60.000 euro (in luogo dei precedenti 20.000 euro) per ciascun beneficiario.

Sono quindi ammissibili le spese sostenute per

sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e gli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;

acquistare dispositivi di protezione individuale;

• acquistare prodotti detergenti e disinfettanti;

acquistare dispositivi di sicurezza diversi da quelli individuali, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

acquistare dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.

Scheda a cura di Emiliano Brizi, responsabile dell’Area Fiscale e Tributaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Info: 0761.229243 – e.brizi@cnaupav.it