bonus-professionisti-cnaA favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio, nel 2019 era stato introdotto il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, da corrispondersi in unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

Successivamente, erano state disciplinate le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio. In questi giorni, l’Inps ha pubblicato la circolare che illustra le disposizioni normative e indica sia come presentare la domanda sia i tempi di erogazione.

Requisiti di accesso al beneficio

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve far parte di un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza (Rdc) alla medesima data (sono esclusi il genitore non coniugato e non convivente nel nucleo) e aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Il beneficio è riconosciuto nei seguenti casi:

  1. attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
  2. attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
  3. sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  4. costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
  5. costituzione o ingresso in società di persone o di capitali (S.n.C. o S.a.S. o S.r.l.) in analogia a quanto previsto per l’incentivo all’autoimprenditorialità per i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della NASpI. Il beneficio addizionale non spetta qualora il richiedente dell’incentivo conferisca semplicemente apporto in termini di capitale sociale. È necessario che, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori autonomi siano iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie, secondo le specifiche modalità e tempistiche previste dalle gestioni di appartenenza.

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, l’attività lavorativa oggetto di incentivazione deve essere iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità di Rdc.

Il beneficio addizionale non spetta altresì quando l’attività lavorativa sia stata avviata prima del riconoscimento del Rdc.

Facciamo tre esempi.

Esempio 1:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 marzo 2021.

Il beneficio addizionale spetta, in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc.

Esempio 2:

  • domanda di RdC accolta in data 15 settembre 2020;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021.

Il beneficio addizionale non spetta, in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Esempio 3:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 settembre 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 15 giugno 2021.

Il beneficio addizionale non spetta, in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.

Presentazione della richiesta, importo e modalità di erogazione

Ai fini del riconoscimento del beneficio addizionale, è necessario che

  • l’avvio delle attività sia comunicato all’Inps, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, entro trenta giorni dall’inizio della stessa attività;
  • per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del Rdc sia ancora in corso, sia effettuata una nuova comunicazione all’Inps mediante il nuovo schema di modello “Com Esteso”.

Come si è detto, il beneficio addizionale è di importo pari a sei mensilità del Reddito di cittadinanza, nei limiti di 780 euro mensili, dunque fino a 4.680 euro.

La circolare Inps riporta i due esempi che seguono.

Esempio 1:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
  • importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 500 euro.

Il beneficio addizionale spetta nella misura di 3.000 euro (500 x 6 = 3.000).

Esempio 2:

  • domanda di Rdc accolta in data 15 gennaio 2021;
  • inizio attività lavorativa autonoma in data 20 settembre 2021;
  • importo percepito nella mensilità nominale di “settembre 2021” pari a 1000 euro.

Il beneficio addizionale spetterebbe nella misura di 6.000 euro (1.000 x 6 = 6.000), ma viene abbattuto all’importo di 4.680 euro per via del massimale di 780 euro mensili previsto dalla normativa.

Si prevede che il beneficio addizionale sia erogato, in unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice Iban) indicato in sede di presentazione della domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.

Info: Patronato Epasa-Itaco, 0761.229253 – 2291.