pastaRiso, 16 febbraio. Grano e pasta, 17. Sono questi i giorni in cui entreranno in vigore i decreti ministeriali del 26 luglio 2017 per l’indicazione in origine in etichetta. Si tratta di una sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari.

Oltre l’85% degli italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

Ecco cosa cambia per grano e pasta: le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno obbligatoriamente indicare in etichetta una serie di diciture: Ovvero nome del Paese nel quale il grano viene coltivato e quello in cui il grano è stato macinato. Se questi processi avvengono in più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi non UE, Paesi UE e non UE. Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

Per quanto riguarda il riso invece, l’etichetta dovrà indicare il Paese di coltivazione, di lavorazione e di confezionamento. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”. Se le fasi avvengono in più Paesi si procederà come per pasta e grano, con le stesse diciture.

Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili e indelebili. I decreti resteranno in vigore fino alla piena attuazione del regolamento UE 1169,  relativamente all’articolo 26, paragrafo 3, che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.