lavoroIl “decreto fiscale” appena pubblicato contiene numerose disposizioni in materia di lavoro. Vediamo le principali.

Ammortizzatori sociali: vengono introdotte ulteriori 13 settimane di sostegno al reddito (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021. Per il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, viene esteso il cosiddetto blocco dei licenziamenti. Le 13 settimane – anche in questo caso concesse senza il pagamento del contributo addizionale – sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo delle 28 settimane previste dal decreto legge 41/2021.

Riparametrate le risorse: la somma destinata al Fondo per la bilateralità artigiana è riproporzionata in 1.158 milioni, dei quali ad oggi FSBA ha già utilizzato circa 709 milioni. I restanti 449 milioni saranno utilizzati per il pagamento delle prestazioni Covid-19 fino al mese di dicembre 2021.

Le imprese artigiane potranno dunque continuare a beneficiare, fino alla fine dell’anno, degli strumenti di sostegno al reddito erogati da FSBA, che nella lunga fase emergenziale ha avuto un ruolo fondamentale a tutela dei lavoratori del comparto.

Quarantena: viene equiparata alla malattia.

Congedo per i lavoratori con figli conviventi minori di 14 anni o, nel caso di figli con disabilità, senza limiti di età. Si tratta di un congedo ulteriore rispetto al congedo parentale, indennizzato nella misura del 50% della retribuzione, coperto dalla contribuzione figurativa, e può essere fruito in forma oraria o giornaliera.

Per quanto concerne gli iscritti alla Gestione separata, l’indennità spetta nella misura del 50% di 1/365 del reddito, come individuato per la determinazione dell’indennità di maternità.

Tale congedo consente al lavoratore di astenersi dal lavoro – alternativamente all’altro genitore – per un periodo corrispondente in tutto o in parte con il periodo della sospensione dell’attività didattica in presenza, per la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio oppure in caso di quarantena del figlio.

Nel caso di figli con un’età tra i 14 e i 16 anni, è possibile usufruire di un’aspettativa non retribuita, con diritto alla conservazione del posto.

Gli eventuali periodi di congedo parentale sinora fruiti, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico, possono essere convertiti in questo specifico congedo, a domanda del lavoratore.

Reddito di cittadinanza: previsto il rifinanziamento nella misura di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Info e approfondimenti: Area Lavoro della CNA di Viterbo e Civitavecchia, telefono 0761.2291.