covid-sanificazioneCon provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità di accesso al nuovo credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Per fruire del credito d’imposta, occorre comunicare all’Agenzia, esclusivamente con modalità telematica, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Nel rispetto del limite di spesa, il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, non può eccedere il limite di 60.000 euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia da emanare entro il 12 novembre 2021.

Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  1. nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  2. in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che il direttore dell’Agenzia dovrà emanare entro il 12 novembre.

La comunicazione delle spese sostenute può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.

Info e assistenza: CNA Area Fiscale e Tributaria, telefono 0761.2291, e presso tutte le sedi della CNA territoriale.