dop-e-igpEvocare in modo strumentale e ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle norme UE? Ora c’è una sentenza che lo vieta. E vale sia per l’uso di nomi, sia per le grafiche evocative.

“Secondo la Corte, per accertare l’esistenza di un’evocazione è essenziale che il consumatore stabilisca un nesso tra il termine utilizzato per designare il prodotto in questione e l’IGP. Detto nesso deve essere sufficientemente diretto e univoco. L’evocazione può quindi essere accertata solo mediante una valutazione globale del giudice nazionale che comprenda l’insieme degli elementi rilevanti della causa. Di conseguenza, la nozione di «evocazione», ai sensi del regolamento, non esige che il prodotto protetto dalla DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dalla denominazione contestata siano identici o simili. La Corte ha precisato che, nel valutare l’esistenza di una tale evocazione, si deve fare riferimento alla percezione di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”: con tale sentenza che CNA Agroalimentare condivide appieno, viene ulteriormente rafforzato il sistema di tutela delle Indicazioni Geografiche per arginare quel fenomeno dell’Italian sounding che rappresenta un vero e proprio tumore, da estirpare per i legittimi interessi dei produttori certificati e per l’economia del territorio.

Quanto si rischia utilizzando segni grafici o simboli evocativi che richiamano il territorio geografico su un prodotto generico (non IGP)? La sanzione amministrativa va dai 2 mila ai 13 mila euro. Può inoltre essere applicata l’ulteriore sanzione che prevede la pubblicazione sui quotidiani nazionali e la conseguente divulgazione del provvedimento che accerta la violazione.