green-pass-covid-cnaÈ entrato in vigore oggi il decreto legge numero 127 del 21 settembre 2021, che introduce l’obbligo della Certificazione verde Covid-19, Green Pass, nei luoghi di lavoro pubblici e privati nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento rappresenta la soluzione attesa per garantire la continuità delle attività economiche, consentire al Paese di ripartire in sicurezza, accelerare la campagna vaccinale e scongiurare ulteriori restrizioni. Ne è convinta la CNA, che ha tuttavia richiesto al governo chiarimenti su numerosi aspetti applicativi del provvedimento. Chiarimenti necessari, senza i quali si rischia di vanificare i sacrifici degli imprenditori e dei cittadini.

La CNA di Viterbo e Civitavecchia è impegnata affinché le imprese possano applicare il decreto legge senza incertezze (info: 0761.2291). Ecco, intanto, cosa prevede il testo.

– LAVORO PRIVATO

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Green Pass anche coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato verde sono necessari per accedere ai luoghi di lavoro.

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalità  operative  per  l’organizzazione  delle verifiche del possesso del Green Pass,  anche   a   campione,   prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  delle  violazioni degli  obblighi.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  nè  altro compenso o emolumento.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata  il  datore  di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso ai luoghi di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.

L’obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nel luogo privato, anche sulla base di contratti esterni.

– LAVORO PUBBLICO

Il personale delle amministrazioni pubbliche è tenuto a essere in possesso dei Certificati verdi.

L’obbligo riguarda anche il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale nonché i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

La disposizione si applica altresì ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

I  datori  di  lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalità  operative  per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i  soggetti  incaricati  dell’accertamento  e  della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Il decreto prevede che il personale, nel caso in cui  comunichi  di non essere in possesso della Certificazione verde o  qualora ne risulti privo al  momento  dell’accesso al luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza ingiustificata,  non   sono   dovuti   la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

– TRIBUNALI

I   magistrati    ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  commissioni tributarie, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e ad altri difensori,  ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari  del  magistrato  estranei alle amministrazioni della giustizia, ai  testimoni  e  alle  parti  del processo.

– TAMPONI CALMIERATI

Il decreto inoltre prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il ministro della Salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono, inoltre, la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.