cantieri-ediliEcco, in sintesi, alcune delle principali misure introdotte dal decreto Rilancio in tema di ammortizzatori sociali. Per gli approfondimenti e l’eventuale servizio di assistenza, ci si può rivolgere al team dell’Area Politiche del Lavoro della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

La domanda di Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) e di assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” può essere presentata con le seguenti modalità:

  • per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, in favore dei soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;
  • un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (ai sensi dell’articolo 22-ter, relativo all’ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali).

Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

I lavoratori destinatari delle prestazioni di integrazione salariale devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 25 marzo 2020.

Limitatamente alla causale “emergenza Covid-19”, ai beneficiari di assegno ordinario spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi – Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato

Aumenta a 1.100 milioni di euro per l’anno 2020 (rispetto ai precedenti 80 milioni) il finanziamento delle prestazioni di assegno ordinario erogate nell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Fondi di solidarietà bilaterali

I Fondi di cui all’articolo 26, d.lgs. n. 148/2015 garantiscono l’assegno ordinario nel limite di spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2020 a carico del bilancio dello Stato. Le risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio, da parte dei Fondi, dell’andamento del costo delle prestazioni concesse.

Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cigs

Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in corso un trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, possono presentare domanda di Cigo per causale “Emergenza Covid-19” in base alle seguenti modalità:

  • per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, in favore dei soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso;
  • un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (ai sensi dell’articolo 22-ter).

Il limite di spesa viene aumentato.

Modifiche  in materia di Cassa integrazione in deroga

Le domande di cassa integrazione in deroga possono presentate in base alle seguenti modalità:

  • per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • incrementate di ulteriori 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane;
  • un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (ai sensi dell’articolo 22-ter).

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.

Il trattamento di integrazione salariale in deroga è riconosciuto nel limite massimo di spesa prevista per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo.

I trattamenti di cassa integrazione in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane, riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps entro i limiti di spesa previsti.

 Info: 0761.229214 – lavoro@cnavt-civ.it