L’art. 35 del Decreto Crescita ha ampliato la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, (introdotta dalla L. 124/2017), estendendo l’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro anche alle società di persone e alle micro imprese.
Il termine entro il quale va adempiuto l’obbligo è fissato al 30 giugno di ogni anno.
Come?
Le imprese che non hanno l’obbligo di depositare il bilancio, le associazioni, le fondazioni e le onlus dovranno pubblicare le somme ottenute dalla pubblica amministrazione
- sul proprio sito
- oppure sul sito della propria Associazione di categoria
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i dati da riportare preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)
A partire dal 1° gennaio 2020, chi non rispetta l’obbligo di trasparenza e pubblicità, sarà sottoposto a una sanzione pari all’1%degli importi ricevuti (importo minimo 2mila €). La restituzione integrale delle somme, prevista nella prima stesura del decreto, slitta sempre all’anno prossimo e sarà applicata solo a chi continua a contravvenire agli obblighi di trasparenza e pubblicità.
Leggi l’informativa sulle erogazioni pubbliche
In ottemperanza alla disciplina della Trasparenza delle erogazioni pubbliche (introdotta dalla L. 124/2017), come ampliata dal Decreto Crescita (art. 35), pubblichiamo i dati relativi alla CNA di Viterbo e Civitavecchia e alle Imprese associate, alle quali garantiamo il servizio di pubblicazione su questo sito.