antincendio-1_mediumI Vigili del Fuoco, con la nota n. 10694 del 5 settembre 2014 a firma del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, ingegner Fabio Dattilo, sono intervenuti per chiarire alcuni aspetti relativi alle attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio da presentare ai sensi del D.P.R.151/11 e del D.M.7 agosto 2012 e concernenti:

  • Impiantì di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
  • Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.

In merito alle distanze di sicurezza nei confronti di luoghi di concentrazione di persone, con tale termine si intendono  quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione. Eventuali modifiche alle reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte; non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.

Leggi la circolare dei Vigili del Fuoco