Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto “Blocca-cessioni”.

Tra le principali misure introdotte:

  • prorogavillette” (unifamiliari e plurifamiliari funzionalmente indipendenti e autonome): confermata la data del 30 settembre 2023 quale termine ultimo per sostenere le spese che consentono di fruire del Superbonus al 110%;
  • interventi in “edilizia libera” per i quali non vi è certezza della data di inizio lavori: per essi la possibilità di poter continuare ad avvalersi delle opzioni non è messa in discussione qualora, pur in assenza di inizio lavori, entro il 16 febbraio 2023 compreso i committenti abbiano versato acconti oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni/servizi oggetto dei lavori. In assenza di acconti o di stipula di accordo vincolante, la data antecedente di tale accordo o di inizio lavori deve essere
    attestata mediante un’autocertificazione di atto notorio tra le parti (committente e fornitore), resa ex art. 47 del DPR 445/2000, ossiacon effetti penali;
  • spalma-crediti decennale: possibilità per cessionari e fornitori di ripartire i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi in 10 rate annuali, non solo in riferimento al Superbonus ma anche al Bonus anti-barriere 75% e al Sismabonus/Sismabonus-acquisti. Tali crediti devono derivare da Comunicazioni AE opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 e non devono essere stati ancora utilizzati.
    Per poter “spalmare” i crediti d’imposta in 10 quote occorrerà inviare specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate, sulla base di un provvedimento di prossima emanazione;
  • spalma-detrazione decennale: viene concesso ai contribuenti che hanno sostenuto spese nel corso del 2022 a titolo di Superbonus di ripartire la detrazione, su opzione, in 10 rate annuali di pari importo. L’opzione è irrevocabile e va esercitata a decorrere dal periodo d’imposta 2023, ossia nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo (mod. 730/2024 o mod. REDDITI 2024). A tal fine, pertanto, va rispettata la condizione di non inserire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 la 1° rata (tale indicazione comporta, di conseguenza, la rateazione del Superbonus in 4 rate annuali);
  • remissione in bonis: è possibile “ravvedersi” fino al 30 novembre 2023, al fine di accedere alle opzioni, qualora entro il 31 marzo 2023 non sia stata inviata la Comunicazione AE opzioni per le spese 2022 o per le rate residue 2020-2021. Tale possibilità riguarda anche coloro che entro il 31 marzo 2023 non hanno concluso un contratto di cessione o di sconto in fattura ma solo se la cessione avviene a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Sempre in tema di remissione in bonis, tale possibilità viene estesa anche al Sismabonus/Sismabonus-acquisti rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. In relazione a tali agevolazioni antisismiche, il “ravvedimento” va posto in essere, come noto, entro la 1° dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della 1° rata di detrazione mentre, in caso di opzioni, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della Comunicazione AE opzioni.