“Decreto del fare”, tante le novità apportate dall’atto del governo. Riguardano molti settori, ecco le principali.

MODIFICHE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Con la legge 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 20 agosto 2013 (conosciuta come “Decreto del Fare”), il Governo  ha introdotto alcune importanti modifiche al decreto legislativo 81/08. Di seguito sono riassunte le principali novità.

Volontari del servizio civile, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive e dilettantistiche e simili: per tutti si applicano le norme di cui all’articolo 21 (imprese familiari e lavoratori autonomi): conformità delle attrezzature, utilizzo Dispositivi di Protezione Individuale, tesserino di riconoscimento.

Misure di semplificazione in materia di formazione e sorveglianza sanitaria per le prestazioni lavorative di cui al decreto legislativo 276/03 (contratti atipici) che implichino presenze lavorative in azienda non superiori a 50 giorni.

Misure di semplificazione relative agli adempimenti in materia di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.

Le novità di cui ai punti 2 e 3 prevedono l’emanazione di specifici decreti attuativi.

Saranno individuate con decreto attuativo (da emanare entro il 18 novembre 2013) le tipologie di aziende considerate a “basso rischio”, pertanto soggette a numerose semplificazioni: ad esempio, il DUVRI (Documento unico di valutazione delle interferenze), potrà essere sostituito dalla individuazione di un incaricato alla cooperazione ed al coordinamento; la semplificazione si applica ai lavori che comportano una durata non superiore a 5 uomini-giorno, calcolati con riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.

Nei settori di attività a basso rischio, i datori di lavoro (dal 18 novembre in poi) potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi (su modello univoco ed estremamente semplificato, prodotto dalla Commissione permanente per la salute e sicurezza sul lavoro), restando ferma la facoltà di utilizzare le procedure standardizzate.

Laddove i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento frequentati dagli RSPP (anche datori di lavoro), dai dirigenti, dai preposti, dai lavoratori e dagli RLS, si sovrappongono a quelli specifici, il credito formativo è comunque riconosciuto. Le modalità del riconoscimento saranno definite dalla Conferenza Stato-Regioni.

L’articolo 67 riguarda le notifiche all’organo di vigilanza previste in caso di costruzione, di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti. Questo articolo è interamente sostituito. Il nuovo articolo 67 prevede che il datore di lavoro effettui la comunicazione nel contesto delle istanze presentate al SUAP, e che sia l’amministrazione che riceve la comunicazione ad inviarla, per via telematica all’organo di vigilanza. Occorre però attendere il decreto attuativo, nelle more del quale il datore di lavoro indirizza la comunicazione direttamente all’organo di vigilanza.

Articolo 73: al comma 5 viene aggiunto un periodo che stabilisce che le indicazioni della Conferenza Stato Regioni circa le attrezzature per le quali è necessaria una specifica abilitazione, devono prevedere anche quali sono le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione (ad esempio anni di documentata esperienza nell’uso).

I piccoli lavori edili ed affini (impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento) e quelle di durata non superiore a 10 uomini-giorno che non espongano a rischi particolari (seppellimento, sprofondamento, annegamento, esplosione, sostanze chimiche e biologiche, radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie) sono esclusi dal campo di applicazione del Titolo IV Capo I del decreto legislativo 81/08 (misure di per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili).

Articolo 104-bis: si tratta di un nuovo articolo, che introduce misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili, relativi ai POS ed ai Piani di sicurezza e coordinamento (che potranno essere prodotti utilizzando modelli semplificati), da definirsi mediante apposito decreto entro 60 giorni.

Articoli 225, 240, 250, 277: viene introdotta la possibilità di effettuare le comunicazioni inerenti le esposizioni a sostanze pericolose (registro agenti cancerogeni, dispersione accidentale agenti chimici o agenti biologici) per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle associazioni datoriali.

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL’ECONOMIA

Semplificazione DURC. Non saranno più le imprese a doverlo presentare ma va acquisita d’ufficio dalle stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori. Non va richiesto nei casi di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati in economia dal proprietario dell’immobile, senza ricorso a imprese. Il DURC ha validità 120 giorni.

Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro. Dal 1° gennaio 2014 sarà l’Inail a trasmettere i dati sulle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. La trasmissione deve avvenire telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Soppressione certificazioni sanitarie. Nei casi di lavorazioni non a rischio e non soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria, decade l’obbligo del certificato attestante l’idoneità al lavoro per apprendisti e minori.

Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti. Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore: per quanto riguarda i versamenti Iva, non è più necessario attestare la regolare esecuzione per i pagamenti di corrispettivi relativi ai contratti di appalto/subappalto dal 22 giugno 2013.

Disposizioni per la riscossione mediante ruolo. Se il debitore si trova in una grave situazione di difficoltà economica per motivi non da lui dipendenti, è previsto un aumento della rateazione fino a 120 rate mensili. La prima casa non potrà più essere pignorata, per le imprese niente ganasce fiscali se dimostra che il bene mobile è strumentale all’attività.

AGENDA DIGITALE

Il decreto del fare dà un forte impulso all’Agenda digitale italiana. Tra i punti più importanti, il domicilio digitale del cittadino, la razionalizzazione dei centri elaborazione dati, il fascicolo sanitario elettronico e la liberalizzazione dell’accesso a internet.

governo_italiano