costruzioniPubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo di semplificazione della SCIA, che sarà operativo dal prossimo 28 luglio. Reca la nuova disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa.

Il provvedimenti si compone di 4 articoli.

Nel primo (Libertà di iniziativa privata) si prevede che esso si applichi “ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni.” Mentre “Resta ferma la disciplina delle altre attività private non soggette ad autorizzazione espressa“.

Ma le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso saranno individuate successivamente con altri decreti legislativi. Quelle non espressamente individuate specificamente saranno però libere.

L’art. 2 (Informazione di cittadini e imprese) prevede invece che la pubblica amministrazione adotti “moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni“, e pubblichi sul proprio sito istituzionale i moduli, nonché “l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione“.

È inoltre “vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati” e “la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi“.

Vengono poi apportate (art. 3) alcune modifiche alla legge 241/90, tra cui la previsione che:

Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza.

E che “La decorrenza del termine … e e la formazione del silenzio assenso … non escludono la responsabilità del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certiÞ cata o l’istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti“.

Si segnala che nell’ambito del nuovo art. 19-bis inserito nella 241 viene limitata la casistica che consente di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa che viene limitata ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale; negli altri casi l’amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti. La richiesta istruttoria dell’amministrazione interrompe il termine di sessanta giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti espliciti (di divieto di svolgimento o prosecuzione dell’attività o di proroga della sospensione), e decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

L’ultimo articolo contiene le Disposizioni transitorie e di attuazione secondo cui le regioni e gli enti locali si adeguano alle nuove disposizioni entro il 1° gennaio 2017.