In seguito all’emanazione del decreto interministeriale del 13 dicembre che ha disposto, anche per l’anno 2023, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la materiale fruizione del beneficio.

In particolare:

  • i datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti sono tenuti ad inviare all’INPS, entro il 15/5/2024, apposita istanza telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile sul sito inps.it ; in caso di esito positivo, la sede Inps attribuisce alla matricola aziendale il codice di autorizzazione “7N” per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024;
  • i datori di lavoro autorizzati potranno fruire del beneficio avvalendosi delle denunce contributive UniEmens correnti, fino al mese di competenza aprile 2024 (utilizzando il codice causale L207); al contrario, le aziende cessate dovranno ricorrere alla procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig).

Riferimento: INPS, circolare n. 13 del 17 gennaio 2024; DI 13 dicembre 2023