Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti: ecco cosa prevede il decreto legislativo 76 dello scorso 28 giugno.

 

Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

Possono usufruire dell’incentivo i datori di lavoro che vogliono assumere a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 29 anni, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, privi di diploma di scuola media superiore o professionale, che vivono soli con persone a carico. E’ necessario che le assunzioni portino a un aumento occupazionale. L’incentivo verrà garantito per 18 mesi ed corrisponde a un terzo della retribuzione mensile lorda, e comunque non sarà superiore a 650 euro per ogni lavoratore. In caso di stabilizzazione, può essere corrisposto per 12 mesi, sempre con il limite di 650 euro, che però le Regioni possono integrare con fondi propri.

Entro il prossimo 30 settembre la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome deve adottare delle linee guida finalizzate a garantire una disciplina uniforme a livello nazionale dell’offerta formativa pubblica per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Disposizioni in materia di rapporti di lavoro, di occupazione e di previdenza sociale

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, il decreto prevede che possono essere stipulati per massimo 12 mesi senza una causale. Quelli con causale possono invece essere prorogati. Vengono ridotti gli intervalli fra due contratti a termine: da 60 giorni a 10 giorni quelli di durata inferiore ai 6 mesi; da 90 a 20 quelli di durata superiore. La disposizione relativa agli intervalli fra un contratto e l’altro non si applica in caso di attività stagionali e altre ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali. Per ogni lavoratore, l’utilizzo del contratto intermittente non può comunque superare le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni. Se il limite non venisse rispettato, il rapporto diventa a tempo indeterminato e pieno.

Lavoro occasionale e accessorio: il decreto toglie il riferimento alla natura “meramente occasionale” delle prestazioni di lavoro accessorio, così come la disposizione che prevedeva la contribuzione ordinaria, in caso di utilizzo da parte delle imprese familiari dei voucher. Il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori il trattamento di ASpI. Il contributo mensile, pari al 50% dell’indennità di ASpI non ancora percepita, è concesso per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto.

Presso il ministero del Lavoro viene istituita la banca dati delle politiche attive e passive.

Conseguita la qualifica o il diploma professionale mediante un contratto di apprendistato, è poi possibile trasformarlo in contratto di apprendistato professionalizzante per una durata residua che non può eccedere la durata massima prevista dalla contrattazione collettiva (ad esempio: se il ccnl prevede una durata massima per l’apprendistato professionalizzante di 5 anni, qualora l’apprendistato per la qualifica abbia una durata di 3 anni, residueranno 2 anni da svolgere come professionalizzante).

Ingresso degli stranieri nel mondo del lavoro: prima di presentare la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato a favore di stranieri provenienti dall’estero, i datori di lavoro devono dimostrare di avere verificato presso il Centro per l’impiego l’indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. Se il lavoratore straniero presente in Italia almeno dal 31 dicembre 2011 vuole avviare il processo di emersione, può ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione anche nei seguenti casi: se la dichiarazione di emersione è stata respinta per cause dipendenti dal datore di lavoro, va comunque dimostrata l’esistenza del rapporto tramite il pagamento forfettario di mille euro e la regolarizzazione per almeno sei mesi delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale); se il rapporto di lavoro per cui è aperta la procedura si è chiuso prima della definizione della pratica: se c’è una nuova richiesta di assunzione, viene rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

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