La Commissione interpelli innanzitutto chiarisce che in un cantiere possono essere presenti anche più imprese affidatarie (il committente può stipulare diversi contratti, ognuno affidato ad un’impresa diversa) e che le stesse imprese affidatarie, per l’esecuzione dell’opera, possono avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Ciascuna impresa affidataria avrà l’obbligo di verificare che l’esecuzione dei lavori affidati avvenga in condizioni di sicurezza, con modalità differenti a seconda che la stessa impresa sia o meno anche impresa esecutrice.

Nel primo caso l’impresa affidataria potrà limitarsi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori appaltati, e a lei sarà richiesta solo la capacità organizzativa necessaria.

Nel secondo caso essa dovrà adempiere anche agli obblighi indicati per il datore di lavoro dell’impresa affidataria tenendo conto anche del fatto che impiega proprie risorse umane e materiali necessarie per l’esecuzione dell’opera.

Anche per quanto attiene invece l’idoneità professionale richiesta la Commissione ritiene che i criteri per la valutazione, da parte del committente dell’idoneità varino a seconda se l’impresa affidataria sia o meno anche impresa esecutrice: nel primo caso dovrà verificare solo che l’impresa affidataria abbia le necessarie capacità organizzative; nel secondo che abbia anche la disponibilità di proprie risorse umane e materiali adeguate in relazione all’opera (o alla parte dell’opera) da realizzare (in proprio).

La suddetta verifica dovrà avvenire sulla base delle previsioni dell’Allegato XVII, al TU Sicurezza, che, al punto 01 prevede che dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto (o i nominativi dei soggetti) della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti del datore di lavoro dell’impresa affidataria (“verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento” ai sensi dell’articolo 97 del TU, e rinvii in esso contenuti).

Richiamiamo quanto previsto al comma 3-ter dell’articolo 97: Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Infine la Commissione ministeriale ritiene che la frequenza delle verifiche di cui sopra debba essere valutata caso per caso da parte del datore di lavoro, tenendo conto di diversi parametri quali, a titolo esemplificativo: la complessità dell’opera, le varie fasi di lavoro, l’evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

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