Nel corso dello Speciale Telefisco del 20/09/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito sia conferme che alcuni chiarimenti in riferimento ai Bonus edilizi “optabili” (Superbonus e altri bonus edilizi) nel caso di opzione per lo sconto in fattura.

In riferimento, ai contribuenti per i quali l’agevolazione sorge secondo il criterio di cassa (in primis, i “privati”), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:

  • in caso di sconto totale in fattura, cosa che può avvenire solo in presenza di Superbonus al 100%, l’agevolazione nasce obbligatoriamente (mancando il pagamento) con la data di emissione della fattura;
  • al contrario, in caso di sconto parziale in fattura, l’agevolazione sorge integralmente (quindi anche per la parte “scontata”) nell’annualità in cui il committente-beneficiario effettua il pagamento, con lo specifico bonifico, della parte non coperta da sconto; tale annualità, pertanto, può anche essere successiva alla data di emissione della fattura.

Un elemento di novità riguarda l’identificazione del momento in cui va considerata emessa la fattura. Tale elemento è oggetto di chiarimento, in quanto finora, in ambito Superbonus, non era stato trattato in modo particolarmente esplicito e, conseguentemente potrebbe aver creato una comprensibile confusione nonché comportamenti non corretti da parte dei contribuenti. La rilevanza sta nel fatto che, dall’individuazione della data di emissione della fattura discende, infatti, quella che è la data in cui si considerano sostenute le spese “scontate”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che per data di emissione della fattura si intende la data in cui questa viene messa a disposizione del committente/cessionario. In caso di fattura elettronica, rileva, pertanto, la data della sua trasmissione allo SDI. Ad esempio, in caso di fattura con sconto totale datata 31/12/2023 e inviata allo SDI il 5/01/2024, la fattura si considera emessa il 5/01/2024 e, di conseguenza, l’agevolazione nascerà nell’anno d’imposta 2024.

In ambito Superbonus va quindi prestata molta attenzione in riferimento alle fatture che verranno emesse a fine anno con invio allo SDI nel 2024, in quanto dal 2024 il Superbonus scenderà al 70% e potrebbero quindi esserci fatture disallineate in riferimento alla percentuale di sconto applicato. Al fine di non aver problemi con la percentuale di sconto, è opportuno che anche l’invio della fattura allo SDI avvenga entro il 31/12/2023.

Riferimenti: Risposte Agenzia Entrate nel corso dello “Speciale Telefisco” del 20/09/2023