tasseCon la pubblicazione degli ultimi cinque decreti delegati nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 ottobre 2015, l’attuazione della legge delega per la riforma fiscale può dirsi ormai conclusa. Con la Circolare 12 ottobre 2015, n. 13, la CNA fa il punto della situazione sull’attuazione della riforma fiscale, sottolineando, inoltre, la parte di riforma fiscale che interessa le piccole e micro imprese che si auspica trovi attuazione nella prossima legge di stabilità per il 2016.

E’ vero, infatti, che il disegno tracciato dalla legge 11 marzo 2014, n. 23 – delega per la riforma fiscale – restituiva l’immagine di una mera manutenzione straordinaria dell’attuale sistema fiscale. Tuttavia, si trattava di una legge equilibrata, perché prendeva in considerazione sia i problemi delle grandi imprese sia quelli delle piccole imprese e dei professionisti. E’ a tutti evidente che questo equilibrio non è stato rispettato nella fase di attuazione.

Ci sono voluti quattro anni e mezzo per arrivare all’approvazione definitiva della legge 11 marzo 2014, n. 23 ed un anno e mezzo per la sua attuazione e, nonostante il lungo lasso temporale, molti suoi principi sono rimasti inattuati. In particolare, gran parte della legge delega relativa alla fiscalità delle piccole e micro imprese è rimasta nella penna del legislatore. Mancano all’appello:

  • l’istituzione dell’IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese): con il nuovo tributo si sarebbero, finalmente, uniformati i criteri di tassazione del reddito prodotto dalle imprese personali (imprese individuali e società di persone) con quello delle società di capitali. Per tale via, anche le imprese personali avrebbero avuto un’imposta propria con una tassazione proporzionale ad aliquota ridotta dei redditi lasciati in azienda e destinati agli investimenti allineata, inoltre, alla tassazione IRES delle società di capitali;
  • la riforma dei regimi contabili semplificati: si sarebbe arrivati ad un riordino sistematico dei regimi fiscali in cui le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata avrebbero determinato il reddito secondo il regime di cassa, al pari di quanto oggi previsto per i soli professionisti; ciò avrebbe consentito loro di pagare imposte solo su redditi effettivamente incassati. Le imprese individuali ed i professionisti privi di un’autonoma organizzazione, inoltre,  sarebbero stati esclusi, in modo certo, dal pagamento dell’IRAP grazie ad una norma che avrebbe dovuto definirne i parametri secondo la tesi prevalente della Cassazione. Le micro attività economiche avrebbero avuto un regime di favore senza obbligo di tenuta della contabilità, con il reddito determinato sempre secondo criteri di cassa e con un’imposta sostitutiva fissa, peraltro molto ridotta per i primi anni di attività, senza IRAP e senza studi di settore.

Per queste parti che non hanno avuto attuazione in sede di riforma e che interessano principalmente le piccole e medie imprese, resta solo la speranza e l’auspicio di vederle realizzate con la legge di Stabilità per il 2016.