cassa-integrazioneIl decreto Ristori prevede una serie di misure volte a sostenere i datori di lavoro e i lavoratori. Alcune accolgono le richieste della CNA.

Vediamo le principali.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 12 co. da 1 a 7). È introdotta la possibilità di accedere ad ulteriori sei settimane di integrazioni salariali. Le nuove sei settimane sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo previsto dal decreto Agosto sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle limitazioni e dalle chiusure disposte dal Dpcm del 24 ottobre 2020.

Le nuove sei settimane devono essere fruite nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021; costituiscono la durata massima richiedibile con causale Covid-19 nel medesimo periodo. Per tale ragione, i periodi richiesti e autorizzati in forza del decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono automaticamente imputati alle nuove sei settimane.

Il ricorso alle nuove sei settimane è condizionato al pagamento di un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, di importo variabile a seconda del calo di verificatosi nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo semestre del 2019. Il contributo – pari al 9% per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% – sale al 18% per coloro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo non è dovuto per i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti di chiusura o limitazione delle attività e per coloro che hanno subito un calo del fatturato superiore al 20%.

Viene disposto un nuovo stanziamento di 450 milioni di euro per i Fondi di Solidarietà, come il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato, FSBA, per finanziare le nuove prestazioni di integrazione del reddito. CNA ha già sollecitato ai Ministeri competenti una rapida ed effettiva assegnazione delle risorse a FSBA.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. Anzitutto, per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale è previsto il prolungamento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, già previsto dal decreto Agosto, per un ulteriore periodo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021 e nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020. Si prevede altresì che i datori di lavoro che in precedenza avessero richiesto il suddetto esonero, possono rinunciare alla frazione non goduta, presentando contestualmente domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dalle limitazioni e dalle chiusure disposte dal Dpcm del 24 ottobre 2020, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per il mese di novembre 2020. Il pagamento deve essere effettuato, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino ad un massimo di quattro rate), con versamento della prima rata entro il 16 marzo.

PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fino alla medesima data sono preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le relative procedure già in corso. Il divieto di licenziamento non è assoluto e restano esclusi i casi già individuati dal decreto Agosto.

I SERVIZI DI CNA. Info, assistenza e consulenza: CNA Area Politiche del Lavoro, 0761.229214 – 2291. E-mail: lavoro@cnavt-civ.it.