E’ entrato in vigore il decreto Aiuti bis – “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” -. Di seguito, una sintesi dei principali interventi di interesse per le imprese.

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

Previste anche per il quarto trimestre 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, in particolare a famiglie con Isee fino a 12.000 euro, famiglie numerose (con più di tre figli) con Isee fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.

Confermata altresì la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale

Sono considerati “vulnerabili” i clienti civili che vivono una o più delle seguenti condizioni:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  • rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92;
  • le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
  • le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • di età superiore ai 75 anni.

Per questi soggetti è previsto che, dal 1° gennaio 2023, i fornitori dei servizi, compresi quelli di ultima istanza, offrano le condizioni contrattuali stabilite dall’Arera e a un prezzo che rifletta il costo effettivo dell’approvvigionamento della materia prima e i costi efficienti del servizio di commercializzazione.

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

Sospesa, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla stessa data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le stesse finalità prima del 10 agosto 2022, salvo che le modifiche contrattuali siano già perfezionate.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022

La norma dispone, nella prima parte, l’azzeramento, per il quarto trimestre 2022, delle aliquote degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Nella seconda parte, dispone l’azzeramento, per lo stesso trimestre, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022

Il decreto estende ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 la misura di riduzione dell’aliquota Iva al 5%, già applicata nei mesi precedenti, relativamente alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del periodo citato.

Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Tali disposizioni sono estese alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022.

Arera provvederà a mantenere, per il quarto trimestre 2022, le aliquote degli “oneri generali di sistema gas” in vigore nel terzo trimestre 2022.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

Conferma, nel terzo trimestre del 2022, per il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese “energivore”.

In particolare, alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, si riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e da queste autoconsumata nel terzo trimestre 2022.

Sempre per il terzo trimestre del 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale (calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, si riconosce per il terzo trimestre del 2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Ancora. Per il terzo trimestre del 2022, per l’acquisto di gas naturale, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel terzo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e per il gas naturale, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è possibile richiedere al proprio fornitore il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022. Ciò a condizione che il fornitore utilizzato nel secondo e terzo trimestre 2022 sia lo stesso fornitore utilizzato nel secondo trimestre del 2019.

Le modalità applicative e di fruizione del credito d’imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, sono le stesse previste dagli analoghi contributi riconosciuti per i primi due trimestri del 2022.

Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Esteso per il terzo trimestre, a entrambi i settori, il credito di imposta pari al 20 per cento degli acquisti di carburante comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

Per il periodo dal 22 agosto al 20 settembre 2022, è prevista la riduzione delle aliquote di accisa su alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. Le accise sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

E’ stabilita, per lo stesso periodo, l’applicazione di un’aliquota Iva del 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

Nel periodo di vigenza della riduzione operata sull’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, viene sospesa l’applicazione dell’aliquota di accisa sul “gasolio commerciale”.

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), entro il 7 ottobre 2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti per i quali è stata stabilita la riduzioni delle relative aliquote di accisa (benzina, gasolio GPL e gas naturale allo stato liquido GNL destinati all’impiego come carburanti) che risultassero giacenti nei propri impianti alla data del 20 settembre 2022. La comunicazione non dovrà essere effettuata qualora con un successivo provvedimento dovessero essere prorogate le riduzioni delle aliquote di accisa sui prodotti in questione nelle stesse misure previste dal decreto Aiuti bis..

Disposizioni urgenti in materia di trasporto

Prevista l’istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di un Fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto di persone su strada.

Il Fondo è destinato al riconoscimento, a favore delle imprese del settore, di un contributo (al netto dell’imposta sul valore aggiunto) fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre dell’anno 2022 per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V.

Per ottenere il contributo, la richiesta dovrà essere trasmessa telematicamente al Ministero secondo le modalità che entro sessanta giorni.

Misure fiscali per il welfare aziendale

La norma stabilisce per l’anno 2022 l’incremento da 258,23 a 600 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati in questi periodi, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già previsto in 0,80 punti percentuali, è incrementato a 1,2 punti percentuali.

Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di 200 euro

I datori di lavoro devono erogare l’una tantum in via automatica anche ai dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino al 18 maggio 2022 non hanno beneficiato dell’esonero 0,80 poiché assenti dal servizio e non retribuiti ma interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps.

L’una tantum sarà liquidata dall’Inps anche a chi ha conseguito il diritto alla pensione entro il 1° luglio 2022, a dottorandi e assegnisti di ricerca e a collaboratori sportivi.

Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi

Viene implementata da 500 a 600 milioni la dotazione finanziaria prevista per il fondo destinato all’erogazione dell’indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi.

Si attende la pubblicazione del decreto interministeriale che definirà le modalità e i criteri di accesso al beneficio.

Bonus psicologi

Aumentate, per l’anno 2022, le risorse destinate all’erogazione, in favore di soggetti con Isee non superiore a 50.000 euro, di contributi al sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti

Per il 2022, viene aumentato da 79 a 180 milioni di euro il Fondo finalizzato all’erogazione di bonus per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico.

Aree di interesse strategico nazionale

Viene previsto che con DPCM possano essere istituite “aree di interesse strategico nazionale” per la realizzazione di piani o programmi che prevedano investimenti pubblici o privati, anche cumulativamente tra loro, pari ad un importo di almeno 400.000.000 di euro. I settori considerati dalla norma di “rilevanza strategica nazionale” sono filiere relative a microelettronica e semiconduttori;  batterie; supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni; cyber sicurezza; Internet delle cose (IoT); manifattura a bassa emissione di Co2; veicoli connessi, autonomi e a basse emissioni; sanità digitale e intelligente; idrogeno.

 L’istituzione delle aree equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Procedimento autorizzatorio accelerato regionale

definito un nuovo procedimento autorizzativo in ambito ambientale, denominato “Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica”. Sono interessate le aree di interesse strategico nazionale.

Fondo nazionale unico per il turismo

Implementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, il Fondo nazionale per il turismo.