ambiente-lavoroIl decreto Sostegni ha introdotto nuove disposizioni in materia di lavoro per traghettare le imprese in questa fase di emergenza sanitaria.

– Sostegno al reddito. L’articolo 8 introduce nuove settimane di integrazione salariale, prevedendo un doppio binario.

Per i datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria, sono previste ulteriori 13 settimane di integrazione salariale – senza il pagamento del contributo addizionale – per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. Queste settimane si sommano, quindi, alle precedenti 12 settimane che erano state stanziate dalla legge di Bilancio e che terminavano nel mese di marzo. Conseguentemente, per i suddetti datori di lavoro vengono prorogate le disposizioni sul divieto di licenziamento fino al 30 giugno 2021.

Per i datori di lavoro che accedono alla Cig in deroga o agli assegni ordinari (tra cui le imprese artigiane che accedono all’assegno ordinario di FSBA), sono invece previste nuove 28 settimane di integrazione salariale – senza il pagamento del contributo addizionale – per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Anche in questo caso, si tratta di settimane da sommare alle precedenti 12, già previste dalla legge di Bilancio. Conseguentemente, per i suddetti datori di lavoro vengono prorogate le disposizioni sul divieto di licenziamento fino al 31 ottobre 2021.

– Fondi di solidarietà. Per questi Fondi (tra i quali c’è FSBA), viene stanziata una nuova dotazione economica, pari a 1.100 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse saranno ripartite ai rispettivi Fondi mediante uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze. Si tratta di una somma che si aggiunge ai 900 milioni previsti dalla legge di Bilancio.

– Contratto a tempo determinato. E’ prorogata a tutto il 2021 la deroga al decreto Dignità, rendendo così più agevoli le proroghe e i rinnovi dei contratti a termine, fermi restando i limiti normativi già previsti (durata massima complessiva di 24 mesi, proroga o rinnovo per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta).

Sono altresì previste specifiche indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (articolo 10), vengono incrementate di 1.000 milioni le risorse destinate al reddito di cittadinanza (articolo 11) e sono resi meno stringenti i requisiti per ottenere la Naspi (articolo 16), che potrà essere richiesta fino al 31 dicembre 2021 anche da chi non perfeziona il requisito delle 30 giornate lavorative negli ultimi 12 mesi.

Info e assistenza: CNA Area Politiche per il Lavoro, 0761.2291.