Fine dello stato di emergenza. Dal 1° aprile al via il percorso di uscita, con le nuove misure dettate dal decreto legge numero 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tra cui la fine dell’Italia suddivisa in zone colorate, il graduale superamento del green pass e l’eliminazione delle quarantene precauzionali.

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”: ecco, in sintesi, cosa prevede.

Green Pass base

Dal 1° al 30 aprile 2022 serve qui:

  • luoghi di lavoro pubblici o privati, per chiunque svolga la propria attività lavorativa
  • scuole
  • istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica
  • mense e catering, ristorazione al banco o al tavolo al chiuso
  • concorsi pubblici
  • corsi di formazione
  • spettacoli ed eventi sportivi all’aperto
  • mezzi di trasporto.

Green Pass rafforzato

Dal 1° al 30 aprile 2022 serve qui:

  • convegni e congressi
  • spettacoli ed eventi sportivi al chiuso
  • attività di centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso
  • piscine, palestre,  sport  di squadra e di contatto, centri benessere, anche nelle strutture ricettive, per le attività al chiuso
  • feste al chiuso, sale gioco e da ballo.

Vaccini

  • Fino al 15 giugno 2022 l’obbligo rimane in vigore per personale scolastico, delle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, del comparto della difesa, polizia locale e istituti penitenziari.
  • Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori in ospedali e RSA. Il green pass servirà fino alla stessa data per i visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.

Dispositivi di protezione 

  • Dal 1° al 30 aprile 2022 resta l’obbligo di FFP2 nei seguenti casi:
    • mezzi di trasporto
    • spettacoli al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.
  • Fino al 30 aprile 2022 restano obbligatori in tutti i luoghi al chiuso.
  • Dall’obbligo rimangono esclusi:
    • bambini sotto i 6 anni
    • persone con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, quanti devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
    • chi sta facendo sport.
  • Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.

Negozi e servizi alla persona

Dal 1° aprile non è necessaria l’esibizione di alcun tipo di green pass in nessun negozio o altre attività di servizi alle persone e alle cose.

Isolamento e autosorveglianza

  • Dal 1° aprile 2022 i positivi al Covid devono rimanere in isolamento fino all’accertamento della guarigione, con test antigenico rapido o molecolare. In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto determina la cessazione del regime dell’isolamento.
  • Dal 1° aprile 2022 chi ha avuto contatti stretti con soggetti positivi deve rispettare un regime di autosorveglianza, con obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid, anche presso centri privati abilitati, in caso di sintomi, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Lavoro

Prorogate fino al 30 giugno le disposizioni sul lavoro agile nel settore privato.

Scarica qui il cartello di CNA Sostenibile con le indicazioni per i bar e qui per i ristoranti.