Nel corso dell’audizione sul disegno di legge n.413 ‘Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, tenutasi di fronte ai membri della Commissione Industria del Senato, CNA e le altre associazioni artigiane hanno condiviso l’obiettivo di uniformare sull’intero territorio nazionale le regole per la produzione e la vendita del pane.

In tale contesto, si rende quanto mai necessario un quadro normativo coerente e uniforme per far fronte alla forte frammentazione territoriale, frutto di disposizioni regionali disomogenee. Tali disposizioni hanno, infatti, stabilito criteri differenti sulla denominazione di ‘pane fresco’.

Oltretutto, le differenze regionali attualmente esistenti tra le diverse tipologie di pane fresco e la mancanza di controlli adeguati sui prodotti confezionati, che vengono posti accanto a quelli freschi, non fanno che aumentare la concorrenza della grande distribuzione organizzata a scapito delle piccole imprese artigiane del settore.

Non è certo attraverso un’altra legge che disciplini la panificazione che si supera la crisi profonda in cui è entrato il settore, ma alcune regole ben precise potrebbero chiarire le numerose incertezze interpretative esistenti tra Regioni ed Enti locali.

In proposito, CNA segnala alcune criticità rilevate nel testo del disegno di legge e le relative proposte di modifica.

Nello specifico, sono tre gli argomenti di maggiore priorità portati all’attenzione della Commissione:

  1. la corretta definizione di pane fresco, da attribuirsi unicamente ad un pane preparato seguendo un processo di produzione continuo ovvero privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti con effetto conservante. Il decreto n. 131 ottobre 2018 considera continuo il processo di produzione del pane fresco, quello per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore alle 72 ore dall’inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;
  2. il pane artigianale va valorizzato e protetto e, come da decreto, posto in scaffali separati dal pane industriale;
  3. il pane dissurgelato già confezionato, oltre all’indicazione nell’etichetta, deve essere segnalato molto chiaramente anche negli espositori.