spesometroE’ in corso di emanazione il Provvedimento direttoriale che, come negli anni passati, formalizzerà l’esonero dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA per i soggetti di cui all’articolo 22 (commercianti al minuto ed assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Sarà anche precisato, come lo scorso anno, che sono esclusi dalla trasmissione i dati già inviati al sistema Tessera sanitaria.

Nelle scorse settimane la CNA, nell’ambito di R.ETE. Imprese Italia, ha portato all’attenzione dell’agenzia delle entrate la necessità di fornire chiarimenti in merito alla compilazione dello spesometro, anche alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute. Ci riferiamo, in particolare, all’abrogazione, a decorrere dal 2016, dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate negli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

A tal proposito, si ricorda che sino al 2015 sussistevano due obblighi di comunicazione stabiliti da norme distinte: da una parte, l’obbligo generale di monitoraggio previsto dall’art. 21 del DL 78/2010 (il c.d. “spesometro”) e dall’altra l’obbligo di comunicazione delle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori “black list”, previsto dall’art. 1 del DL 40/2010.

Con la FAQ n. 1 del 19 novembre 2013, l’Agenzia aveva chiarito:

  • che le operazioni che erano già state monitorate nella comunicazione “black list” (effettuata con il quadro BL del modello di comunicazione polivalente) non dovevano essere riportate nei quadri del modello relativi allo “spesometro”;
  • che le operazioni non monitorate nella comunicazione “black list” in quanto di importo inferiore a 500 euro non dovevano essere inserite negli altri quadri della comunicazione.

Questo secondo chiarimento è stato ritenuto valido anche a seguito dell’innalzamento del limite da 500 euro a 10.000 euro, il quale era da intendersi riferito alla totalità delle operazioni effettuate nell’anno con controparti residenti negli Stati a fiscalità di favore.

Alla luce dell’intervenuta abrogazione dell’obbligo di comunicazione si ritiene che nessuna specifica indicazione debba essere riportata nel quadro SE o FN (modalità analitica) o BL (modalità aggregata) del modello polivalente. In pratica, le informazioni precedentemente indicate nel quadro BL (utilizzato al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione delle operazioni “black list”) non dovrebbero trovare collocazione in nessun altro quadro del modello.

Considerato che nessuna modifica è intervenuta al software e al diagnostico è evidente che nel caso in cui venga compilato il quadro BL secondo le precedenti indicazioni il medesimo sarà acquisto dall’Agenzia delle entrate.