ingranaggiCon il provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai dati delle fatture da trasmettere attraverso il cosiddetto “spesometro”, nonché i dati da indicare nel liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto (obblighi di comunicazione rispettivamente previsti dagli artt. 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

Nel rinviare alle specifiche tecniche per quanto riguarda le regole di compilazione dei modelli, in questa sede preme precisare che come anticipato con la Notizia 8 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che i dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono i medesimi sia ai fini della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” – meglio noto come spesometro – sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture (art. 1, comma 3 del D.Lgs 127/2015).

In particolare, per quanto riguarda i dati, l’Agenzia delle entrate precisa che per ogni fattura emessa e ricevuta bisognerà trasmettere in modalità telematica le seguenti informazioni: i dati identificativi del cedente/prestatore; i dati identificativi del cessionario/committente; la data del documento; la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione); il numero del documento; la base imponibile; l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Sentita l’Agenzia delle Entrate per le vie brevi, nonostante le specifiche tecniche non dicano espressamente, resta confermato che qualora non sia stato registrato il numero delle fatture fattive, dal momento che non è un dato per cui è obbligatoria la registrazione, sarà comunque possibile indicare il valore “0” nel relativo campo così da completare il file. Le specifiche tecniche saranno modificate in tal senso.

Per quanto riguarda, invece, i termini di trasmissione, il Provvedimento in oggetto ha uniformato, per il primo anno di applicazione, quindi per il solo anno 2017, i termini per l’invio opzionale con i nuovi termini di invio della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute stabiliti dal decreto milleproroghe.

Le nuove scadenze valide per il solo anno 2017 sono:

  • Entro il 16 settembre 2017 per i dati relativi al 1° semestre;
  • entro il mese di febbraio 2018 per i dati relativi al 2° semestre.

A partire dal 2018 bisognerà invece rispettare il calendario trimestrale, con i quattro invii annuali. Nulla cambia in merito ai termini di trasmissione delle liquidazioni periodiche Iva che continuano ad avere anche nel 2017 cadenza trimestrale.

Tuttavia dal 2018 sarà possibile formare un unico file zippato contenente sia il file xml contenente i dati delle fatture attive e passive sia il file xml contenente i dati delle liquidazioni Iva così’ da ridurre

Come richiesto dalla confederazione questa possibilità consentirà, in intesa con assosoftware, la realizzazione di software gestionali integrati con i sistemi diagnostici di controllo in grado di creare un unico file zip pronto da inviare all’Agenzia delle entrate alle date convenute.